Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92.
Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% (senza applicazione di franchigia) le spese riguardanti i mezzi necessari al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/92, (articolo che definisce lo stato di handicap grave come “minorazione, singola o plurima che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’etą, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” ) indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Sono ammessi alla detrazione solo le persone che hanno ottenuto il riconoscimento di disabilità dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92 e coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, etc.. Si segnala che nulla è previsto a livello normativo in merito ad una determinata percentuale di invalidità oltre la quale si configura lo status di “handicap grave”.
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta al familiare del disabile solo se questo risulta fiscalmente a carico. Per ottenere l’agevolazione fiscale occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari.