Per evitare future controversie tra vicini di casa in condominio č meglio conoscere bene la procedura e la normativa in vigore circa l’installazione di un montascale per disabili o anziani in immobili in condivisione, in affitto e non di proprietą.
Se si č proprietari dell’appartamento non occorre l’autorizzazione dell’assemblea condominiale essendo un lavoro in una porzione di immobile di proprietą esclusiva, mentre ci sono limiti nel caso non si č proprietari ma si č soggetti a contratto di locazione. In questo caso da contratto non si possono apportare modifiche, innovazioni, migliorie o altri lavori che possano alterare in qualche modo l’immobile senza il consenso scritto del proprietario di casa. In alcuni casi si potrą mediante il consenso scritto chiedere anche un indennizzo al proprietario medesimo per la miglioria apportata. C’č perņ un’ulteriore possibilitą, ovvero nel caso si fosse certi di non alterare in alcun modo la struttura dell’immobile, nessun nocimento oggettivo e di poter togliere il montascale o il servo scala al termine del contratto di locazione si puņ procedere all’installazione dello stesso anche senza il consenso scritto del proprietario (articolo 1593 del codice civile). In questo ultimo caso il locatore puņ anche chiedere il mantenimento del servo scala alla fine del contratto e quindi il conduttore avrą diritto in parte al risarcimento del costo di installazione in base al riconoscimento economico dell’ausilio. Mentre per l’installazione di montascale e servo scale negli ambienti comuni dell’edificio condominiale ci sono regole da seguire essendo dei lavori in un ambiente non di proprietą esclusiva e quindi occorre il consenso dei condomini. L’installazione di ausili per la mobilitą e abbattimento delle barriere architettoniche rientrano in lavori di innovazione secondo la legislazione vigente e quindi disciplinata dal codice civile. Per avere l’autorizzazione ai lavori rientranti nel concetto di innovazione occorre il consenso dei 2/3 dell’assemblea condominiale ma fortunatamente č entrata in vigore anche una nuova normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che ha introdotto la maggioranza di 1/3 in seconda convocazione per l’autorizzazione all’installazione di montascale o servo scale in condominio (Legge 13/1989). Nella stessa normativa ci sono anche importanti deroghe che permettono la realizzazione di ausili per l’abbattimento delle barriere architettoniche senza il consenso dei condomini, in particolare si fa riferimento all’art.2 comma 2 della Legge 13/1989 secondo cui se l’assemblea non decide entro tre mesi dalla richiesta scritta di installazione il richiedente, la persona disabile o chi ne detiene la patria potestą puņ effettuare i lavori a proprie spese. Il condomino interessato all’installazione deve convocare l’assemblea condominiale esponendo all’ordine del giorno la proposta di installazione dell’ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche quindi anche nel caso che non si ottenga la maggioranza dei consensi il condomino interessato puņ installarlo autonomamente con spese a suo carico dopo tre mesi. In ogni caso dalle spese di installazione e manutenzione sono esonerati gli altri condomini, ovvero non necessariamente obbligati a sostenerli per legge 13/1989. L’unica attenzione a cui occorre fare attenzione quindi č che il montascale in questione non vada a pregiudicare l’utilizzo delle parti comuni agli altri condomini.