Le persone affette da disabilità possono accedere a diverse forme di agevolazioni fiscale come IVA agevolata, detrazione IRPEF, Esenzione Bollo.

Ai fini delle agevolazioni fiscali sui veicoli (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) rientrano nella categoria dei disabili motori:

  • I disabili titolari di patenti speciali con ridotte o impedite capacità motorie con l'obbligo di utilizzare particolari dispositivi di guida.
  • I disabili che abbiano richiesto la patente speciale e che sono in possesso di certificato di idoneità alla guida.
  • I disabili motori che per la natura della loro menomazione o perché minorenni non possono conseguire la patente di guida speciale e che quindi devono essere trasportati o accompagnati da terzi.

Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali.

In tutti questi casi non è richiesto il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992), condizione invece richiesta - esclusi ciechi, sordi e pluriamputati - quando il veicolo non viene adattato. Attenzione: il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (legge 4 aprile 2012, n. 35) ha previsto che i verbali di invalidità, sordità, cecità civile e di handicap segnalino anche l’esistenza dei requisiti sanitari per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli. Pertanto nel verbale, di invalidità o di handicap, se recente, si può trovare la seguente voce: Persona con “ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449)”. Se è presente questa voce, la persona, ha pieno titolo di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli con l’obbligo di adattamento del veicolo e nei limiti previsti per legge. I questi casi, i veicoli destinati al trasporto di disabili, per poter contare sulle agevolazioni, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:

  1. Pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  2. Scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  3. Braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  4. Paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  5. Sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
  6. Sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
  7. Portiera/e scorrevole/i.

Per i veicoli adattati alla guida possono essere considerati adattamenti anche quelli prodotti in serie (ad esempio il cambio automatico), purché tali dispositivi siano riportati come prescrizione nella patente di guida o nel foglio rosa. Inoltre gli allestimenti al trasporto debbono essere caratterizzati da un collegamento permanente al veicolo, ma ha anche affermato che questi devono essere tali da comportare effettivi adattamenti: quindi non possono essere semplici aggiunte di normali "optionals", ovvero consistere nella applicazione di dispositivi già previsti in sede di omologazione del veicolo e da montarsi, in alternativa, a richiesta.


Documentazione Per l'IVA: Chi acquista o importa un veicolo deve produrre al cedente (chi vende il veicolo) o all'ufficio doganale:

  • Fotocopia della patente speciale, o richiesta avanzata per l'ottenimento della stessa; nel caso del disabile "trasportato" tale documento non è richiesto.
  • Certificazione attestante l'invalidità o l'handicap di carattere motorio rilasciata da Commissioni pubbliche deputate a tali accertamenti.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (autocertificazione) attestante che nel quadriennio precedente non si è beneficiato dall'applicazione dell'IVA agevolata.
  • Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico, nel caso in cui sia il familiare ad acquistare il mezzo.

L'IVA agevolata deve essere applicata anche alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, e alle cessioni di strumenti e accessori montati sui veicoli. La documentazione necessaria per accedere a quest'ultima agevolazione è una autodichiarazione in cui l'acquirente specifica che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico.


Detrazione IRPEF: Per ottenere la detrazione IRPEF è necessario disporre della seguente documentazione:

  • Certificato di handicap rilasciato (ex art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) oppure altra certificazione rilasciato da una Commissione pubblica da cui risulti la ridotta o impedita capacità motoria. Tale documentazione, qualora non se ne disponga già, può essere richiesta all'ASL di competenza.
  • Fattura del veicolo e dell'eventuale adattamento alla guida o al trasporto.


Esenzione Bollo: Per l'esenzione dal bollo auto Per accedere a questi benefici è necessario presentare la richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate (del Ministero delle Finanze) competente per Provincia, allegando la seguente documentazione:

  • Copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari al trasporto o (per i titolari di patente) i dispositivi di guida applicati al veicolo
  • Copia della patente speciale (non richiesta se il mezzo č adattato al trasporto).
  • Atto attestante (copia della denuncia dei redditi o autocertificazione) che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario; il disabile che non è fiscalmente a carico di nessuno non deve presentare alcun documento e ha diritto comunque all'esenzione e alle altre agevolazioni (es. IVA agevolata).
  • Copia del certificato di invalidità o di handicap, rilasciato da una Commissione pubblica, ove sia indicato o si possa evincere che la disabilità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".


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