I disabili o i loro familiari che acquistano un veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) possono contare su quattro benefici fiscali: l'IVA agevolata, la detraibilità IRPEF, l'esenzione dal pagamento del bollo auto e l'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà.
L'IVA agevolata (4%) è riservata ai veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico che rientrino in una delle seguenti categorie: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo o specifico. Si può beneficiare di questa agevolazione solo una volta ogni quattro anni, salvo cancellazioni dal Pubblico Registro Automobilistico avvenute prima della scadenza del quadriennio.
La detrazione IRPEF, che può essere fatta valere al momento della denuncia dei redditi, è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto e l'eventuale adattamento dell'auto. Questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario e può essere suddivisa in quattro quote annuali di pari importo. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18075, 99 euro (al 19%). La detrazione spetta solo ogni quattro anni, tuttavia nel caso in cui il veicolo sia cancellato (distruzione, rottamazione) dal Pubblico Registro Automobilistico prima dei quattro anni, è possibile accedere nuovamente al beneficio. In caso di furto e non ritrovamento del mezzo, sarà possibile usufruire nuovamente della agevolazione, ma sottraendo dalla spesa di 18075, 99 euro, il relativo rimborso assicurativo.
Sono detraibili, sempre con il vincolo dei quattro anni, anche le spese per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione; sono escluse, quindi, le spese sostenute per gli interventi dovuti a normale usura del mezzo come pure i costi di esercizio quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante.
L'esenzione dal pagamento del bollo auto spetta su un solo veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) per volta. Per accedere a questo beneficio bisogna presentare una specifica domanda agli uffici periferici del Ministero delle finanze, allegando la documentazione prevista. Anche in questo caso sono previsti gli stessi limiti di cilindrata fissati per l'IVA agevolata (2000 cc motore a benzina, 2800 motore diesel).
L'esenzione dalle imposte di trascrizione sui passaggi di proprietà (es. IET, APIET ecc.) spetta sia in occasione dell'acquisto di un veicolo nuovo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo) che di un veicolo usato. Limiti di due anni nelle cessioni L'articolo 1 comma 37 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito che: in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. Pertanto fino ai due anni se si cede il veicolo (auto o, in alcuni casi, motoveicolo), si devono restituire i benefici ottenuti, e fino ai quattro anni non si può comunque accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali. Su quali veicoli? Ferme restando le limitazioni di cilindrata (2000 cc a benzina, 2800 cc diesel, 150 kW se elettrici) previste per l'IVA agevolata, solo alcune tipologie di veicoli sono ammesse ai benefici fiscali e tributari. Possono fruirne le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici. Per i disabili psichici, mentali o motori è possibile inoltre accedere alle agevolazioni anche se i veicoli sono motocarrozzette a tre ruote, motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici. Infine le spese sostenute a partire dal 2001 per l'acquisto di caravan, possono essere detratte in sede di denuncia dei redditi; sugli stessi veicoli si continua tuttavia a pagare l'IVA al 20%.
QUALI TIPI DI VEICOLI: Nella guida predisposta dall'Agenzia delle Entrate, che sintetizza tutte le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, vengono definite all'interno di una tabella anche le categorie di autoveicoli a cui sono applicabili le detrazioni.
- MINICAR: Non è agevolato l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar”, che possono essere condotte senza patente.
- VEICOLI ELETTRICI: Per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef ma non l’aliquota Iva ridotta, in quanto la relativa normativa subordina quest’ultima agevolazione alla cilindrata del veicolo.
- VEICOLI IBRIDI: La detrazione spetta, inoltre, per l’acquisto di veicoli ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, che lavorano o alternati o combinati a seconda delle esigenze di potenza e di velocità. Per l’acquisto di tali veicoli è possibile beneficiare dell’aliquota Iva ridotta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se lo stesso è alimentato a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se è alimentato a diesel.
Chi ha diritto alle agevolazioni? Tutte le agevolazioni spettano direttamente alle persone con disabilità, o ai loro familiari che li abbiano fiscalmente a carico. Il disabile può essere considerato "fiscalmente a carico" quando non percepisce un reddito annuo superiore a 2840,51 euro (si veda scheda sul concetto di "familiare a carico"). Non costituiscono reddito le provvidenze assistenziali come le indennità, le pensioni o gli assegni erogati agli invalidi civili.
A seconda della tipologia di disabilità variano i benefici fiscali concessi, le modalità per accedere a ciascuna agevolazione e la documentazione da presentare. Le tipologie di disabilità sono le seguenti:
- Agevolazioni auto - disabilità motorie
- Agevolazioni auto - disabilità motorie con gravi difficoltà di deambulazione
- Agevolazioni auto - disabilità psichiche o mentali
- Agevolazioni auto - disabilità sensoriali (non vedenti e sordomuti)
DETRAZIONE IRPEF 19% Per l’acquisto o la riparazione (esclusa ordinaria manutenzione) dei mezzi di locomozione (le autovetture, senza limiti di cilindrata, e gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi) il disabile ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. E' possibile fruire della detrazione anche se il veicolo viene acquistato all'estero. Quando, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per il costo di acquisto del veicolo: restano escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo del mezzo (per esempio, la pedana sollevatrice). Per tali spese si può comunque usufruire di un altro tipo di detrazione, sempre del 19%. Trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. La detrazione agevolata spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto. E' possibile riottenere il beneficio, per acquisti effettuati entro il quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.
IVA AGEVOLATA AL 4% Per quanto riguarda ancora l'acquisto di autovetture è applicabile l'iva al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel. Tale agevolazione è applicabile anche:
- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati gią posseduti dal disabile.
- all'acquisto contestuale di optional
- alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l'adattamento
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, etc (anche se destinati al trasporto dei disabili). L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo "traslativo". In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria. L'IVA agevolata per l'acquisto di veicoli spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione. Il beneficio non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero (circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 2012). Come previsto per la detrazione dall’Irpef, anche ai fini Iva č possibile fruire nuovamente dell’agevolazione per il riacquisto entro il quadriennio quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali č stato rubato e non ritrovato. In questo caso, il disabile deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21 maggio 2014).
OBBLIGHI PER IL VENDITORE L’impresa che vende il veicolo con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’indicazione, a seconda dei casi, che si tratta di operazione effettuata ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Per le importazioni gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale
- comunicare all’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente. La comunicazione va trasmessa all’ufficio dell’Agenzia territorialmente competente, in base alla residenza dell’acquirente, entro 30 giorni dalla data della vendita o dell’importazione. Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta a questi veicoli, introdotta originariamente dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986. Agevolazioni sui veicoli: l'intestazione della fattura Tutte le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alla guida e al trasporto delle persone con disabilità spettano al diretto interessato e sono estese ai familiari che abbiano a loro carico fiscale una persona con disabilità che rientri fra le tipologie che ne abbiano diritto. Perché un familiare, convivente, sia considerato a carico non deve disporre di un reddito personale superiore a 2.840,51 euro. La fattura, su cui si gode dell'IVA agevolata e/o che si usa per la detrazione della spesa in sede di denuncia annuale dei redditi, deve essere intestata al disabile oppure al familiare che ce l'ha fiscalmente a carico. Nel caso il disabile non sia a carico fiscale di nessuno, la fattura potrà solo essere intestata a lui. Nel caso il disabile sia a carico di un familiare, la fattura può essere intestata al familiare o alla persona disabile stessa. Non è più possibile la cointestazione del veicolo e della relativa fattura fra il disabile e un familiare. L'Agenzia delle Entrate è stata piuttosto chiara nella sua Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007. Ha precisato, in modo netto, che non č ammissibile la cointestazione del veicolo: le norme non possono "essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo". L'intestazione del veicolo va quindi effettuata in alternativa o in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.
ESENZIONE BOLLO Per tutti i veicoli fino a qui citati le persone disabili sono esenti anche dal pagamento del bollo (per ottenere l'esenzione rivolgersi all'Ufficio Tributi della propria Regione) e dell'imposta di trascrizione al PRA in occasione di passaggi di proprietà. L’esenzione dal pagamento del bollo spetta sia quando l’auto è intestata al disabile sia quando l’intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico. Se il disabile possiede più veicoli, l’esenzione spetta solo per uno di essi: egli stesso, al momento della presentazione della documentazione, indicherà la targa dell’auto prescelta. Restano esclusi dall’esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, taxi polifunzionali, eccetera). Le Regioni, tuttavia, possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di persone disabili, rispetto a quelle indicate all’inizio del presente capitolo. E’ quindi opportuno informarsi presso gli Uffici competenti per verificare la sussistenza del diritto all’esenzione. Per fruire dell’esenzione del pagamento del bollo, il disabile deve, solo per il primo anno, presentare all’ufficio competente (o spedire per raccomandata A/R) la documentazione prevista. I documenti vanno presentati entro 90 giorni dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l’esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l’interessato ripresenti l’istanza e invii nuovamente la documentazione. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.
ESENZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE PASSAGGI DI PROPRIETA' I veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, sono esentati anche dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà. L’esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi. Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.